La presente memoria si propone di riportare il dettaglio analitico-cronologico dell’iter sviluppatosi per la formazione delle attuali Norme Tecniche in materia di sicurezza per la progettazione delle costruzioni. Nello specifico, si vuole porre l’attenzione ad un aspetto divenuto oramai peculiare e cioè la caratterizzazione “sismica” adottata su tutto il territorio italiano.
La formazione di quella che attualmente è la mappa di classificazione sismica del territorio nazionale è il risultato, nel tempo, della successione di singoli rilevanti eventi sismici; infatti, caratteristica basilare del metodo di creazione della mappa è l’osservazione dei “fenomeni naturali” e delle loro conseguenze sul territorio; siano esse di natura naturale (energie liberate durante l’evento), sia antropiche (danni sul patrimonio edificato).
Si riporta la successione delle principali emanazioni normative in combinazione agli eventi succedutesi sul territorio, per arrivare sino alle più recenti Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.
L’aspetto della progettazione strutturale è parte integrante della progettazione complessiva di un organismo edilizio.
1627 – 1° Decreto relativo la sismica
Dopo il gravissimo terremoto che colpì la Campania, fu definito un metodo costruttivo detto “sistema baraccato alla beneventana” basato su una struttura intelaiata in legno.
1784 – Legge del Marzo 1784
emanata da Ferdinando IV di Borbone: “Istruzioni per la ricostruzione di Reggio”
Tale legge confermava l’utilizzo del “sistema baraccato” alla luce delle ‘conseguenze del terremoto del Febbraio 1783 di Messina e della Calabria’.
1859 – Regolamento Edilizio
Emanato dal Governo Pontificio di Pio IX, a seguito degli eventi sismici che colpirono il Napoletano nel 1857 (con 12000 vittime) e il territorio di Norcia nel 1859.
Si fissavano alcuni limiti, quali:
- altezza massima della struttura;
- spessore minimo delle murature;
- le murature esterne dovevano avere una scarpata di almeno un ventesimo dell’altezza;
- il collegamento tra muri interni ed esterni. Ma soprattutto veniva richiesto che le aperture di porte e finestre fossero a distanza conveniente dagli angoli dei muri esterni e dalle estremità dei muri di tramezzature e che le aperture risultassero verticalmente allineate.
1884 – Legge n. 1985 del 5 Marzo 1884
A seguito del terremoto di Casamicciola (Isola d’Ischia) del 28 luglio 1883, Regio Decreto n. 2600 del 29 Agosto 1884.
In tale decreto venivano:
- limitate le altezze delle nuove costruzioni;
- vietate le strutture spingenti;
- limitati gli aggetti dei balconi.
1906 – Decreto Reale n. 511 del 16 Settembre 1906
A seguito del terremoto della Calabria e di Messina del 1905.
1909 – Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909
(G.U. n. 95 del 22 Aprile 1909)
“Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da altri precedenti elencati nel R.D. 15 aprile 1909 e ne designa i Comuni” e Circolare n. 2664 del 20 Aprile 1909 “Istruzioni tecniche”.
Normative sviluppate a seguito del terremoto del 28 Dicembre 1908 che distrusse completamente Messina e Reggio Calabria con più 100.000 vittime.
In tale decreto si prescriveva:
- esclusione delle strutture spingenti
- collegamento fra le strutture
- limitazione di 5 metri tra le strutture portanti
- che le costruzioni fossero realizzate con “…. una ossatura in legno, di ferro, di cemento armato o di muratura armata”, limitando la muratura in mattoni o in blocchi di pietra squadrata o listata, alle costruzioni di un solo piano
- esclusione dell’edificabilità su siti inadatti
Tale norma prescrive inoltre di considerare forze statiche orizzontali e verticali proporzionali ai pesi.
Tale normativa è stata inoltre la prima a fornire l’individuazione delle zone sismiche in Italia.
1909 – Regio Decreto n. 542 del 15 Luglio 1909
(G.U. n. 185 del 9 Agosto 1909)
“Estensione a tutti i Comuni della Calabria e dei Circondari di Messina e Castroreale le norme tecniche ed igieniche approvata dal R.D. 18 aprile 1909, n. 193, e fissa le aree per le nuove edificazioni.”
1912 – Decreto Reale n. 1080 del 6 Settembre 1912 (G.U. n.247 del 19/10/1912)
“Approvazione delle norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di quelle approvate col r.d. 18 aprile 1909, n. 193”.
In tale decreto fu ammessa la muratura ordinaria anche per edifici a due piani, purché non più alti di 7 metri, in mattoni o blocchi di pietra naturale o artificiale di forma parallelepipeda.
1915 – Regio Decreto n. 573 del 29 Aprile 1915
(G.U. n.117 del 11/05/1915)
A seguito del terremoto di Sora e Avezzano del 13 Gennaio 1915 (Terremoto della Marsica).
1916 – Decreto Legge n. 1526 del 1916
Quantifica le forze sismiche e la loro distribuzione lungo l’altezza dell’edificio.
1924 – Regio Decreto n. 2089 del 23 Ottobre 1924
(G.U. n.303 del 30/12/1924)
“Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche”.
Tale norma prescrive che le azioni orizzontali e verticali non agiscano contemporaneamente e che la progettazione venga eseguita da un ingegnere.
1925 – Regio Decreto n. 1099 del 23 Ottobre 1925
Emanazione a seguito del terremoto di Ancona e Perugia.
1926 – Regio Decreto n. 705 del 3 Aprile 1926
(G.U. n. 102 del 3/05/1926)
Emanazione a seguito dei terremoti di Siena e Grosseto.
Con questo decreto si introducevano le categorie sismiche, e numerose limitazioni dimensionali e geometriche.
1927 – Regio Decreto n. 431 del 13 Marzo 1927
(G.U. n. 82 del 08/04/1927)
Tale decreto:
- estende il concetto di zonazione ed indica le aree a seconda della categoria sismica (introduzione della seconda categoria);
- contiene delle prescrizioni differenziate a seconda della categoria del sito;
- impone la dimensione minima dei pilastri in c.a. come 30×30;
- Considera delle forze sismiche differenziate a seconda della categoria;
1930 – Regio Decreto n. 682 del 3 Aprile 1930
(G.U. n.133 del 7/06/1930)
“Nuove Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.”
Contiene l’elenco dei Comuni di 1^ e 2^ categoria.
1933 – Regio Decreto Legge n. 1213 del 29 Luglio 1933
(G.U. n. 224 del 16/09/1933)
“Norme per l’accettazione dei leganti idraulici e per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio”.
1935 – Regio Decreto n. 640 del 25 Marzo 1935
(G.U. n.120 del 22/05/1935)
“Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti”
Tale normativa:
- obbliga i comuni ad approntare i propri regolamenti edilizi;
- limita le altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade e delle tecniche costruttive;
- introduce un coefficiente di riduzione dei sovraccarichi;
1937 – Regio Decreto n. 2105 del 22 Novembre 1937
(G.U. n.298 del 27/12/1937)
“Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.”
Tali norme portarono a una riduzione delle azioni sismiche sulle strutture.
In particolare:
- le forze verticali vengono ridotte da 50% a 40 % per zone di Cat. I e da 33% a 25% per zone di Cat. II;
- gli accidentali vengono ridotti ad 1/3 del valore nominale;
- le forze sismiche orizzontali vengono fissate pari a C=0.10 per zone Cat. I e C=0.07 per zone Cat. II.
1939 – Regio Decreto Legge n. 2228 e n. 2229 del 16 Novembre 1939
(G.U. n. 92 del 18/04/1940)
1962 – Legge n. 1684 del 25 Novembre 1962
(G.U. n. 326 del 22/12/1962)
“Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
Tale normativa introduce:
-
la riduzione dell’azione sismica per condizioni geologiche favorevoli;
-
nuovi limiti per le altezze massime ed il numero di piani;
-
l’obbligo di introdurre le norme del buon costruire nei piani regolatori comunali;
-
la ridefinizione dei coefficienti di proporzionalità e di distribuzione delle forze sismiche e nuovi coefficienti di riduzione dei sovraccarichi;
-
consente le strutture in muratura, in c.a., in acciaio e legno;
-
vieta le strutture spingenti;
-
elimina gli effetti sismici verticali tranne che per le strutture a sbalzo (+40%).
1967 – Circolare Ministro LL.PP. n. 3797 del 6 Novembre 1967
(G.U. n. 326 del 22/12/1962)
“Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni.”
1969 – Circolare Ministeriale LL.PP. n. 6090 dell’11 Agosto 1969
“Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione e il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche”.
A seguito del terremoto del Belice del 1968.
1971 – Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971
(G.U. n. 321 del 21/12/1971)
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”.
1974 – Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974
(G.U. n. 76 del 21/03/1974)
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
Attraverso tale legge viene approvata una nuova normativa sismica nazionale che stabilisce il quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio, oltre che la redazione delle norme tecniche.
Tale legge ha delegato il Ministro dei lavori pubblici:
-
all’emanazione di norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private, da effettuarsi con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
-
all’aggiornamento della classificazione sismica attraverso appositi decreti ministeriali.
Il carattere distintivo di tale legge è stata la possibilità di aggiornare le norme sismiche ogni qualvolta fosse giustificato dall’evolversi delle conoscenze dei fenomeni sismici, mentre per la classificazione sismica si è operato, come per il passato, attraverso l’inserimento di nuovi comuni colpiti dai nuovi terremoti.
1975 – Decreto Ministeriale del 3 Marzo 1975
(G.U. n. 93 del 08/04/1975)
“Approvazione delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
Tale decreto:
-
definisce i nuovi criteri geotecnici per le opere di fondazione;
-
definisce nuovi limiti per le altezze massime ed il numero di piani per edifici in muratura, a pannelli portanti o in legno mentre l’altezza è illimitata per costruzioni in c.a. o in acciaio;
-
la possibilità di eseguire analisi di tipo statico o dinamico;
-
definisce i nuovi coefficienti di proporzionalità e di distribuzione per le forze sismiche e nuovi coefficienti di riduzione dei sovraccarichi.
1976 – Legge n. 176 del 26 Aprile 1976
(G.U. n. 120 del 7/05/1976)
“Norme per l’istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti simici del 1971, del Novembre e Dicembre 1972, del Dicembre 1974 e del Gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia”.
1981 – Decreto Ministeriale 7 Marzo 1981
“Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia”.
Riguardante la classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR. Tale studio si basa per la prima volta su un indagine di tipo probabilistico ed è a base della classificazione dell’OPCM 3274.
1981 – Decreto Ministeriale 7 Marzo 1981
“Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia”.
Riguardante la classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR. Tale studio si basa per la prima volta su un indagine di tipo probabilistico ed è a base della classificazione dell’OPCM 3274.
1981 – Decreto Ministeriale n. 2 del Luglio 1981
“Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia”.
1981 – Circolare Ministro LL.PP. n. 21745 del 30 Luglio
“Legge 14 Maggio 1981 n. 219 – art. 10. Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma”.
1982 – Decreto Ministeriale del 12 Febbraio
“Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
1984 – Decreto Ministeriale del 29 Febbraio
Riguardante la classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR.
1984 – Decreto Ministeriale del 5 Marzo
(G.U. n.91 del 31/03/1984)
“Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia.”
1984 – Decreto Ministeriale del 19 Giugno 1984
(G.U. n.208 del 30/07/1984)
“Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”.
Si introduce la differenziazione, a livello di protezione sismica, per particolari categorie di edifici. Opere strategiche I=1.4; Opere a particolare rischio d’uso I=1.2.
Abrogato dal DM 24 Gennaio 1986.
1984 – CNR 10022
“Costruzioni di profilati di acciaio formati a freddo”.
1985 – Circolare Ministero LL.PP. 25882 del 5 Marzo 1985.
Relativa alle
“Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”.
1985 – Decreto Ministeriale del 12 Dicembre
Disposizioni integrative del DM del 3 Marzo 1975.
1986 – Decreto Ministeriale LL.PP. del 24 Gennaio 1986
(G.U. n. 108 del 12/05/1986)
“Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche”.
1986 – Decreto Ministeriale LL.PP. del 24 Gennaio 1986
(G.U. n. 108 del 12/05/1986)
“Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche”.
1986 – Circolare Ministero LL.PP. 27690
del 19 Luglio 1986 al D.M. del 24/01/1986.
“Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”
1987 – Decreto Ministeriale n. 141 del 9 Gennaio
(G.U. n. 141 del 19/06/1987)
“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” per le costruzioni in zona non sismica. Decreto Ministeriale n. 285 del 20 Novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5/12/1987) “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”.
Disposizioni integrative del DM del 3 Marzo 1975.
1987 – Decreto Ministeriale del 20 Novembre
(G.U. n. 285 del 5/12/1987)
“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.”
1987 – Decreto Ministeriale n. 285 del 3 Dicembre 1987
(G.U. n. 106 del 7/05/1988)
“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture prefabbricate”.
Disposizioni integrative del DM del 3 Marzo 1975.
1988 – CNR 10011 – Giugno
“Costruzioni di Acciaio, istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”.
1989 – Circolare Ministero dei LL.PP. n. 30787
del 4 Gennaio
“Istruzioni in merito alle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”.
1990 – Decreto Ministeriale del 4 Maggio
“Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali.”
Disposizioni integrative del DM del 3 Marzo 1975.
1992 – Decreto Ministeriale del 14 Febbraio
(G.U. n.65 del 18/03/1992)
“Norme tecniche per le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.”
1996 – Decreto Ministeriale del 9 Gennaio
(G.U. n.29 del 5/02/1996)
“Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
1996 – Decreto Ministeriale del 16 Gennaio
(G.U. n. 29 del 5/02/1996)
“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.”
1996 – Decreto Ministeriale del 4 Marzo
(G.U. n.66 del 19/03/1996)
“Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al DM 16-01-1996.”
1996 – Circolare Ministeriale 4 Luglio n. 156.
(G.U. n.217 del 16/09/1996)
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. del 16 Gennaio 1996.
1996 – Circolare Ministeriale 15 Ottobre n. 252
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. del 9 Gennaio 1996.
1997 – Circolare Ministeriale n. 65 del 10 Aprile
(G.U. n. 97 del 28/04/1997)
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.
1998 – Decreto Legge n.112 del 31 Marzo 1998
(G.U. n.92 del 21/04/1998)
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59”.
La competenza dell’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone che, fino al 1998 era attribuita al Ministro dei Lavori Pubblici, è stata trasferita alle Regioni (DL n.112 del 31/03/1998 –art. 94, comma 2, lett. a ) mentre allo Stato spetta quella di definire i relativi criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone (DL n.112 del 31/03/1998 –art. 93, comma 2, lett. g).
1999 – Decreto Legge n. 300 del 30 Luglio 1999
(G.U. n. 203 del 30/08/1999 – supplemento ordinario n. 163)
“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Assegna alla neo istituita Agenzia di Protezione Civile la competenza dell’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, che nonostante il Decreto Legge n.112 del 31 Marzo 1998 erano rimaste di competenza dello Stato fino a questo momento.
2001 – Decreto Presidente della Repubblica n.380 del 6 Giugno 2001
(G.U. n. 245 del 20/10/2001 – supplemento ordinario n. 239)
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”
Il Capo IV reca “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
2001 – Legge n. 401 del 9 Novembre 2001
(G.U. 262 del 10/11/2001)
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”.
Tale legge sopprime l’Agenzia delle Protezione Civile con il Dipartimento della Protezione Civile attribuendo a quest’ultimo la competenza per la definizione e gestione delle zone sismiche.
2002 – Decreto Legislativo n. 301 del 27 Dicembre 2002
(G.U. n. 16 del 21/01/2003)
“Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”.
2003 – Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003
(G.U. n. 105 del 8/05/2003)
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
Per la prima volta si recepivano i contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il calcolo semiprobabilistico agli stati limite e le analisi dinamiche con spettro di risposta.
Adottata dalla Protezione Civile a seguito del terremoto del Molise del 31 Ottobre 2002.
L’OPCM n.3274 inizialmente affiancava ma non sostituiva la vigente normativa sismica D.M. del 16 Gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”. La sostituzione definitiva della precedente normativa è stata prorogata ben 3 volte attraverso:
-
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3379 del 5 Novembre 2004 (G.U. n. 269 del 16-11-2004) “Disposizioni urgenti di protezione civile” (Articolo 3, Comma 1);
-
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM n.3431 del 3 Maggio 2005 (G.U. n. 107 del 10/05/2005) “Ulteriori modifiche ed integrazioni all’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». (Ordinanza n. 3431)” (Articolo 2, Comma 1);
-
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM n.3452 del 1 Agosto 2005 (G.U. n. 181 del 5/08/2005) “Disposizioni urgenti di protezione civile” (Articolo 8, Comma 1);
-
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467 del 13 Ottobre 2005 (G.U. n. 245 del 20/10/2005). “Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.” Differisce l’applicabilità dell’OPCM 3274 fino al 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore della nuova disciplina antisismica introdotta dal DM 14 Settembre 2005 (NTC);
2003 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 Ottobre 2003
(G.U. n. 252 del 29/10/2003)
Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3, 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 Marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
Tale normativa ha classificato tutto il territorio nazionale come sismico ed è stato suddiviso in 4 zone caratterizzate da pericolosità sismica decrescente.
Attraverso l’OPCM 3274 viene introdotta la zona 4 e viene data la facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. Attraverso tale Ordinanza lo Stato provvede inoltre a fissare i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche, dando mandato alle regioni in armonia con il DL n. 112 del 1998 per l’individuazione delle zone sismiche.
L’articolo 3 di tale normativa prevede l’obbligo di verifica entro 5 anni di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della protezione civile.
L’OPCM 3274 segna il passaggio tra le norme di vecchia e nuova concezione, cioè tra le normative puramente prescrittiva e la nuova impostazione prestazionale, nella quale gli obiettivi della progettazione che la norma si prefigge vengono dichiarati ed i metodi utilizzati allo scopo vengono singolarmente giustificati.
2005 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM n.3431 del 3 Maggio 2005
(G.U. n. 107 del 10/05/2005)
“Ulteriori modifiche ed integrazioni all’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». (Ordinanza n. 3431)” (Articolo 2, Comma 1).
Sostituisce interamente l’OPCM n. 3274 introducendo ulteriori modifiche.
2005 – Decreto Ministeriale del 14 Settembre 2005
(G.U. n. 222 del 23/09/2005)
“Norme Tecniche per le Costruzioni” (inizialmente denominato “Teso Unico”).
Sostituisce tutti i DM fino a questo punto raccogliendo tutte le informazioni relative le varie tipologie di costruzione. Il Decreto prevedeva 18 mesi di validità contemporanea delle vecchie e delle nuove norme, ma questa norma venne successivamente sostituita in quanto non risultava essere troppo in linea con gli Eurocodici.
2005 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467 del 13 Ottobre 2005
(G.U. n. 245 del 20/10/2005)
“Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.”
Differisce l’applicabilità dell’OPCM 3274 fino al 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore della nuova disciplina antisismica introdotta dal DM 14 Settembre 2005 (NTC).
2008 – Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008
(G.U. n. 29 del 4/02/2008)
“Norme Tecniche per le Costruzioni.”
Entrato in vigore nel 1 Luglio 2009 a seguito del terremoto dell’Aquila dell’Aprile 2009.
2009 – Circolare n. 617 del 2 Febbraio 2009
(G.U. n.47 del 26/02/2009 – Supplemento ordinario n.27)
“Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. del 14 Gennaio 2008”.
2012 – Decreto Legge n. 74 del 6 Giugno 2012
(G.U. n.131 del 7/06/2012)
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”
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