Con la direttiva n. 2010/31/UE l’Unione Europea ha previsto che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici privati di nuova costruzione dovranno garantire prestazioni di risparmio energetico e rendimento dell’involucro tali da non aver bisogno di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento. Oppure dovranno soddisfarli in misura significativa attraverso l’apporto di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Nearly Zero Energy Buildings
Secondo una direttiva europea, dal 1° gennaio 2021 gli edifici costruiti nei paesi membri, dovranno essere Quasi a Zero Consumo di Energia. Nearly Zero Energy Buildings.
Da un lato, inizialmente non c’era quel ‘quasi‘, inserito -dicono le male lingue- per pressioni tutte italiane. Dall’altro, riteniamo che l’espressione sia inesatta, perchè un consumo di energia ci sarà sempre. Quel che dovrà cambiare sarà la fonte dalla quale attingere, che si sposterà dal fossile al solare, e alle energie rinnovabili in genere.
E’ quindi più corretto dire che dal 2021, i nuovi edifici dovranno essere quasi ‘auto sufficienti‘ energeticamente. L’opinione maggiormente diffusa tra gli addetti ai lavori è che si farà sempre un maggior uso del fotovoltaico, confidando anche sul fatto che la tecnologia evolva verso pannelli più piccoli e con rendimenti sempre maggiori.
Domanda: e per i grandi condomìni dove il tetto non potrà accogliere pannelli solari sufficienti a molte unità? Risposta: ad oggi (in futuro si vedrà): si potranno considerare valide soluzioni alternative, come attingere energia da un campo fotovoltaico installato nel comprensorio urbano ove si trova l’immobile in oggetto.
Grid Off e pompa di calore
A volte viene usata l’espressione ‘Grid Off‘, per intendere lo scollegamento di un edificio dalle reti pubbliche di approvvigionamento energetico. In sostanza: un edificio senza allacciamenti.
Esistono già oggi soluzioni tecnologiche che consentono ad esempio di non allacciarsi alla rete gas: la pompa di calore, alimentata dall’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici.
Superata l’iniziale paura di fare un salto nel buio, realizzando un nuovo edificio senza la cara vecchia e sicura rete del gas, la pompa di calore è ormai uno standard per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni pesanti.
Risparmio energetico negli edifici europei
Un’utilizzazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell’energia riguarda tra l’altro i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi. Essendo oggi le principali fonti di energia, sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio. Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione.Risparmio energetico Grid Off
Previsioni per il prossimo futuro
Le previsioni a livello globale, dicono che entro il 2030 il 70% della popolazione mondiale vivrà in centri urbanizzati. Città, più o meno grandi.
Questo significa molta edilizia, molte costruzioni, e soprattutto molta energia potenzialmente necessaria.
Perseguire il risparmio energetico con l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in Europa e nel mondo, costituiscono misure importanti necessarie per ridurre le dipendenze energetiche tra Paesi, e le emissioni di gas a effetto serra.
Protocollo di Kyoto
Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per conseguire il risparmio energetico nell’Unione Europea consentirebbero a quest’ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
Di rispettare sia l’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30% qualora venga raggiunto un accordo internazionale.
Risparmio energetico e sviluppo economico
La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.
La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all’Unione di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.
Risparmio energetico e sviluppo economico
La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.
La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all’Unione di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.
Direttiva 2010/21/UE
Articolo 1
Oggetto
1. – La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.
2. – Le disposizioni della presente direttiva riguardano:
– il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
– l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
– l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:
– edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;
– elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;
– sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
Articolo 9
Edifici a energia quasi zero
1. – Gli Stati membri provvedono affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.
2. – Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all’adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.
3. – I piani nazionali comprendono, tra l’altro, i seguenti elementi:
a) l’applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee;
b) obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell’attuazione del paragrafo 1;
c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l’uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.
Sito legislativo Unione Europea-lettura della norma
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